ADEMPIMENTI FISCALI 

Imposte sulla casa: adempimenti fiscali - illustrazione!
     
           
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 L'EREDITA' O LA DONAZIONE

LE IMPOSTE  PRE E POST ACQUISTO 

 SUCCESSIONI 

(ADEMPIMENTI FISCALI)  

Rogito Notarile: imposte e spese

 

DONAZIONI E SUCCESSIONI IMPOSTE DA PAGARE

La maggiore attenzione nelle donazioni va prestata al grado di parentela (sulla base di come viene calcolato legalmente) fra il donatore e il successore, così come al fine abitativo della proprietà alienata, in caso di eredità si dovranno osservare comunque gli stessi accorgimenti: 

A priori distinguiamo donazione da successione da eredità.

Succesione: Abitazione principale del defunto sono dovute l’imposta ipotecaria e catastale pari a: €. 168,00 fino al valore di €. 250.000,00; 3% (imposta ipotecaria) 1% (imposta catastale) sulla quota eccedente i €. 250.000,00.

Succesione: Immobile diverso dalla abitazione principale, del defunto, sono dovute: 3% (imposta ipotecaria) 1% (imposta catastale) sul reale importo.

Eredita' a favore di parenti: 3% (imposta ipotecaria) 1% (imposta catastale) sul reale importo; 2% (imposta di registro) se il trasferimento avviene a favori di parenti fino al 4° grado ed affini fino al 3° grado;

4% se il trasferimento avviene a favore di altri soggetti.

I trasferimenti per causa di morte, quali aziende, obbligazioni, quote sociali sono tassati con la applicazione dell’imposta di registro in misura pari a: 4%, con una franchigia di €. 100.000,00, se sono devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta; 6% se sono devoluti a favore di parenti fino al 4° grado ed affini al 3° grado; 8% se sono devoluti a favore di altri soggetti.

Donazione dell’abitazione principale del donante a favore del coniuge e di parenti in linea retta sono tassate con imposta ipotecaria e catastale in misura pari a: €. 168,00 fino al valore di €. 180.000,00; 3% (imposta ipotecaria) 1% (imposta catastale) del valore sulla quota eccedente a €. 180.000,00.

Se la donazione riguarda un immobile diverso dalla abitazione principale del donante, sono dovute: 3% (imposta ipotecaria) 1% (imposta catastale) sul reale importo.

 In ogni altro caso di donazione, oltre alle imposta ipotecaria (3%) e catastale (1%) proporzionale è dovuta anche l’imposta di registro nelle seguenti misure: 2%, se effettuato a favore di parenti fino al 4° grado ed affini fino al 3° grado: 4% se effettuato a favore di altri soggetti.

Donazione di altri beni, quali aziende, obbligazioni, quote sociali sono tassati con la applicazione dell’imposta di registro in misura di: 4%, con la franchigia di €. 100.000,00, se sono devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta; 6% se sono devoluti a favore di parenti fino al 4° grado ed affini al 3° grado; 8% se sono devoluti a favore di altri soggetti.

ICI - COS'E' QUANDO SI PAGA E COME SI CALCOLA

Dopo aver acquistato l’immobile (ed avere pagato l’imposta di registro, se il venditore è un privato,  o l’IVA, se il venditore è una impresa, nonché le imposte ipotecarie e catastali e la parcella del Notaio) vi sono altri adempimenti fiscali da considerare.

Prima di tutti, l’ICI – l’Imposta Comunale sugli Immobili.

che infondo, cliccando sull'apposito link potremo calcolare in tempo reale.

E’ una imposta a carico del proprietario (o del titolare del diritto di usufrutto o  di uso e abitazione); non ne sono quindi soggetti né l’inquilino né  il nudo proprietario.

L’ICI è dovuta ogni anno in due soluzioni,  così come segue:

- Il 50% di quanto dovuto rispetto alle aliquote ed alle detrazioni dell’anno precedente entro il 30 giugno, il saldo a conguaglio entro il 20 Dicembre.

Chi acquista l’immobile durante l’anno dovrà versare l’ICI in proporzione ai mesi di possesso dalla data del rogito e, pertanto, dovrà  verificare se è dovuta anche una parte di acconto o il solo saldo a dicembre. Per gli anni successivi varranno invece le scadenze sopra riportate.

L’ICI si calcola applicando al valore catastale (che viene calcolato dalla G.Gold, per i suoi clienti, sulla base della rivalutazione della rendita catastale espressa nelle visure) l’aliquota che il Comune, ove sito l’immobile, applica.  Come previsto per legge, quasi tutti i Comuni prevedono aliquote diverse rispetto alle varie tipologie di immobili (abitazione principale, abitazione a disposizione o sfitta, ecc. ), per l’abitazione principale, ove si dimostra residenza, c’è uno sconto massimo ICI di 129 Euro e un’aliquota agevolata (da aggiungere in oltre che dal 2001 l’abitazione principale è esente Irpef, insieme alla sue pertinenze).

Riguardo le cosiddette “seconde case”, quale ad esempio la casa al mare, in montagna, ma anche gli immobili tenuti sfitti o semplicemente a disposizione anche saltuaria del proprietario, la tassazione è data da un inasprimento del calcolo sulla rendita catastale, per un valore imponibile maggiormente oneroso.

Approfondimenti: “La normativa ICI non prevede solo i due versamenti annuali, ma stabilisce anche l’obbligo di presentare all’Ufficio Tributi del Comune ove è situato l’immobile una dichiarazione da redigere su appositi modelli e da  consegnare od inviare con raccomandata semplice entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Detto termine può anch’esso venire modificato con delibera comunale, quindi non vale necessariamente per tutti i Comuni italiani (è consigliabile contattare l’ufficio tributi del comune interessato per ottenere informazioni precise) .

La dichiarazione va presentata una sola volta e vale anche per gli anni successivi. Dovrà essere ripresentata solo quando si modificheranno alcuni dati o quando varieranno i possessori. Nel caso di acquisto di un nuovo immobile andrà pertanto presentata sia da parte dell’acquirente che da parte del venditore”.  

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