L'EREDITA'
O LA DONAZIONE
LE IMPOSTE PRE E
POST ACQUISTO
SUCCESSIONI
(ADEMPIMENTI FISCALI)
Rogito
Notarile: imposte e spese
DONAZIONI
E SUCCESSIONI IMPOSTE DA PAGARE
La
maggiore attenzione nelle donazioni va prestata al grado di parentela (sulla
base di come viene calcolato legalmente) fra il donatore e il successore, così
come al fine abitativo della proprietà alienata, in caso di eredità si
dovranno osservare comunque gli stessi accorgimenti:
A
priori distinguiamo donazione da successione da eredità.
Succesione: Abitazione
principale del defunto sono dovute l’imposta ipotecaria e catastale
pari a: €. 168,00 fino al valore di €. 250.000,00; 3% (imposta ipotecaria)
1% (imposta catastale) sulla quota eccedente i €. 250.000,00.
Succesione: Immobile
diverso dalla abitazione principale, del defunto, sono dovute: 3%
(imposta ipotecaria) 1% (imposta catastale) sul reale importo.
Eredita' a favore di parenti:
3% (imposta ipotecaria) 1% (imposta catastale) sul reale importo; 2% (imposta di
registro) se il trasferimento avviene a favori di parenti fino al 4° grado ed
affini fino al 3° grado;
4% se il trasferimento avviene a
favore di altri soggetti.
I trasferimenti per causa di
morte, quali aziende, obbligazioni, quote sociali sono tassati con la
applicazione dell’imposta di registro in misura pari a: 4%,
con una franchigia di €. 100.000,00, se sono devoluti a favore del coniuge e
di parenti in linea retta; 6% se sono devoluti a favore di
parenti fino al 4° grado ed affini al 3° grado; 8% se sono
devoluti a favore di altri soggetti.
Donazione dell’abitazione
principale del donante a favore del coniuge e di parenti in linea retta
sono tassate con imposta ipotecaria e catastale in misura pari a: €. 168,00
fino al valore di €. 180.000,00; 3% (imposta ipotecaria) 1% (imposta
catastale) del valore sulla quota eccedente a €. 180.000,00.
Se la donazione riguarda un
immobile diverso dalla abitazione principale del donante, sono dovute:
3% (imposta ipotecaria) 1% (imposta catastale) sul reale importo.
In ogni altro caso di
donazione, oltre alle imposta ipotecaria (3%) e catastale (1%)
proporzionale è dovuta anche l’imposta di registro nelle seguenti misure: 2%,
se effettuato a favore di parenti fino al 4° grado ed affini fino al 3° grado:
4% se effettuato a favore di altri soggetti.
Donazione di altri beni, quali
aziende, obbligazioni, quote sociali sono tassati con la applicazione
dell’imposta di registro in misura di: 4%, con la franchigia
di €. 100.000,00, se sono devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea
retta; 6% se sono devoluti a favore di parenti fino al 4°
grado ed affini al 3° grado; 8% se sono devoluti a favore di
altri soggetti.
ICI
- COS'E' QUANDO SI PAGA E COME SI CALCOLA
Dopo aver acquistato
l’immobile (ed avere pagato l’imposta di registro, se il venditore è un
privato, o l’IVA, se il venditore
è una impresa, nonché le imposte ipotecarie e catastali e la parcella del
Notaio) vi sono altri
adempimenti fiscali da considerare.
Prima
di tutti, l’ICI
– l’Imposta Comunale sugli Immobili.
che
infondo, cliccando sull'apposito link potremo calcolare in tempo reale.
E’ una imposta a carico
del proprietario (o del titolare del diritto di usufrutto o
di uso e abitazione); non ne sono quindi soggetti né l’inquilino né
il nudo proprietario.
L’ICI è dovuta ogni
anno in due soluzioni, così come segue:
- Il 50% di quanto dovuto
rispetto alle aliquote ed alle detrazioni dell’anno precedente entro il 30
giugno, il saldo a conguaglio entro il 20 Dicembre.
Chi acquista l’immobile
durante l’anno dovrà versare l’ICI in proporzione ai mesi di possesso dalla
data del rogito e, pertanto, dovrà verificare
se è dovuta anche una parte di acconto o il solo saldo a dicembre. Per gli anni
successivi varranno invece le scadenze sopra riportate.
L’ICI si calcola
applicando al valore catastale (che viene calcolato dalla G.Gold, per i suoi
clienti, sulla base della rivalutazione della rendita catastale espressa nelle
visure) l’aliquota che il Comune, ove sito l’immobile, applica.
Come previsto per legge, quasi tutti i Comuni prevedono aliquote diverse
rispetto alle varie tipologie di immobili (abitazione principale, abitazione a
disposizione o sfitta, ecc. ), per l’abitazione principale, ove si dimostra
residenza, c’è uno sconto massimo ICI di 129 Euro e un’aliquota agevolata
(da aggiungere in oltre che dal 2001 l’abitazione principale è esente Irpef,
insieme alla sue pertinenze).
Riguardo le cosiddette
“seconde case”, quale ad esempio la casa al mare, in montagna, ma anche gli
immobili tenuti sfitti o semplicemente a disposizione anche saltuaria del
proprietario, la tassazione è data da un inasprimento del calcolo sulla rendita
catastale, per un valore imponibile maggiormente oneroso.
Approfondimenti: “La
normativa ICI non prevede solo i due versamenti annuali, ma stabilisce anche
l’obbligo di presentare all’Ufficio Tributi del Comune ove è situato
l’immobile una dichiarazione da redigere su appositi modelli e da
consegnare od inviare con raccomandata semplice entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi. Detto termine può anch’esso
venire modificato con delibera comunale, quindi non vale necessariamente per
tutti i Comuni italiani (è consigliabile contattare l’ufficio tributi del
comune interessato per ottenere informazioni precise) .
La dichiarazione va
presentata una sola volta e vale anche per gli anni successivi. Dovrà essere
ripresentata solo quando si modificheranno alcuni dati o quando varieranno i
possessori. Nel caso di
acquisto di un nuovo immobile andrà pertanto presentata sia da parte
dell’acquirente che da parte del venditore”.
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