G.GOLD IMMOBILIARE – COMPRARE  - INFORMAZIONI

SELEZIONIAMO GLI IMMOBILI

 Dott.ssa Sara Janecek  GENOVA

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ANNUNCI IMMOBILIARI G.GOLD a GENOVA -LIGURIA - ENTROTERRA SOLO PROPRIETA' SELEZIONATE

 

DEVI COMPRARE UN IMMOBILE? QUI TROVI OLTRE A INFORMAZIONI ESSENZIALI ANCHE LA SICUREZZA DI COMPRARE UNA BELLA PROPRIETA'... 
Chi volesse acquistare un immobile deve provvedere ad effettuare una serie di ricerche attente e per non rischiare trattative private con soggetti sconosciuti, valutazioni su dati incerti e prezzi stabiliti su basi dubbie è preferibile ci si avvalga di un Mediatore Immobiliare Professionista il quale in prima persona si occupa della credibilità, della serietà e dell’idoneità di un proprietario così come del suo immobile e del prezzo di mercato. A gravare sull'aspirante acquirente a oggi vi sono anche le obbligazioni burocratiche da compiere con l'attenzione di un vero e proprio esperto, ovvero la registrazione obbligatoria dei contratti e il pagamento di ulteriori tasse fisse e proporzionali per ogni passaggio di denaro (che vedremo di seguito).
La G.GOLD Immobiliare garantisce, oltre che l’ attendibilità del proprietario (per cui, la decenza dell’immobile, le regolarità, la vendibilità), una competenza e un aggiornamento costante a livello giuridico, tale da poter garantire al cliente l'ottimizzazione di tutto il processo d' acquisto, non per ultime sono anche garantite le seguenti ricerche essenziali, che ogni futuro acquirente deve pretendere dalla sua Agenzia:

Ricerche catastali sul bene a proporsi
Verranno preventivamente eseguite sull’immobile ricerche presso l’Ufficio del catasto, fra cui: il controllo della planimetria (per poter valutare che l’immobile non sia riguardato da abusi edilizi o discrepanze che potrebbero essere contestate dal Notaio e dunque rendere gli atti eventuali di vendita annullabili o soggetti a controlli o a  ritardi), la visura catastale e uno storico dell’immobile. Verrà comunicato  al cliente, per maggiore trasparenza, il calcolo della superficie commerciale e quella utile. Anche se le vendite avvengono a corpo quindi non è necessario affannarsi troppo sul calcolo prezzo/mq

Ricerche urbanistiche  sul bene a proporsi
La ricerca urbanistica, riguarda principalmente gli immobili di recente costruzione: essenzialmente si tratta di verificare che vi sia stata la concessione edilizia e che vi sia il certificato di agibilità. La  verifica avviene all’Ufficio tecnico del Comune, sezione urbanistica, presentando i dati del costruttore o del primo proprietario.Certificati ufficiali, per testimonianze  e verifiche mirate, sono da ritenersi a pagamento presso gli sportelli; si ottengono  in una ventina di giorni o sono utili solo per motivi giudiziari. Diversamente è sufficiente aver controllato (ovvero non servono documenti cartacei di questo genere ai fini della compravendita). Importante è anche controllare che il Piano Regolatore (nel caso si suppone di edifici non nuovi) non abbia previsto espropriazioni, nuove servitù o addirritura un cambio d'uso. Significherebbe comprare senza che nessuno lo sappia, se non probabilmente solo il proprietario, qualcosa per un uso e poi scoprire di non poter usarlo.

Ricerche Ipotecarie sul bene a proporsi
E’ discrezione della G.Gold Immobiliare approfondire le ricerche, qualora le informazioni del Proprietario non siano complete o vi sia dubbio di Ipoteca o diritti altrui sull’immobile (eredità, contenziosi, pignoramenti, mutuo). G.GOLD si recherà sempre preventivamente all’Ufficio del Territorio per la consultazione dei titoli e delle note sull’immobile, consultando gli archivi e gli atti trascritti su di esso. Non per ultimo si consulterà con uno studio notarile per accertarsi che tutta la documentazione sia corretta.
La sicurezza è una garanzia di risparmio!

Ricerche Condominiali:
Verifica che il regolamento condominiale non vieti l’eventuale fruibilità dell’unità immobiliare secondo l’uso a cui è destinata. Ad esempio nel caso di cambio d’uso. Molti condomini non prevedono che un’ unità immobiliare possa essere adibita ad ufficio, ad esempio. Non di minore importanza ci si informerà anche preventivamente sull’eventualità di lavori deliberati nel condominio che possano poi coinvolgere i nuovi proprietari  se non in tempo accordatosi con il venditore e, in fine verranno comunicate con esattezza le spese amministrative, il tipo di riscaldamento, come le parti in comunione nel condominio ed altri eventuali dettagli rilevanti.

Accorgimenti:

Occhio ai beni immobili svalutati o a prezzi incredibili. Nei procedimenti fallimentari a carico di insolventi imprenditori ad esempio i beni svenduti sono atti di compravendita soggetti a revoca; l’indennizzo, per qualunque motivo generalmente sussista, non ripaga mai di quanto realmente si è speso, come nel caso dell'espropriazione ecc ecc..

Calcoli:

Per garantire maggiore trasparenza alla nostra clientela, inerente l’immobile, informiamo inoltre riguardo:

·         Costi amministrazione di condominio

·         Base imponibile valore catastale per calcolo imposte

·         Calcolo approssimativo imposte e ICI

·         Accertamento superficie immobile, da cui deriva trasparenza sul calcolo al mq

·         Previsione aumento ICI

Da non dimenticare, che:
La G.Gold Immobiliare mostrerà l’immobile al cliente, facendogli preventivamente firmare un apposito modulo sulla Privacy, quindi si passerà alla visita dell’immobile. Verranno verificati: il rispetto della planimetria catastale (l’assenza di abusi edilizi), lo stato di manutenzione delle parti edilizie (muri, pavimenti), così come i serramenti, nonché  la stessa efficienza ed idoneità/regolarità  degli impianti tecnologici (elettrico, termico, gas domestico, scarichi), con i relativi certificati.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 46/1990 chi installa, trasforma od amplia impianti elettrici, di riscaldamento, condizionamento, gas ecc., è responsabile a norma di legge degli stessi impianti.Per cui se gli impianti sono a norma per ognuno di essi c’è una dichiarazione di conformità rilasciata dalla Società che ha fatto i lavori.
La G.Gold si impegna di raccogliere la documentazione di conformità e di suggerire soluzioni nel caso alcuni impianti non siano dichiaratamente a norma.  

INTERESSANTE POTER ESSERE CERTI DI TUTTO QUANDO SI ACQUISTA, VERO?


Come si fa la proposta di acquisto individuato l’immobile di interesse
La proposta d'acquisto è un vero impegno è come un contratto e viene redatto in maniera chiara  in tutte le sue parti attraverso la Modulistica dell’Agenzia (o ancora meglio modulistica standardizzata dell’Associazione Nazionale di Categoria) e la supervisione dell’Agente per non omettere dati importanti o fare errori. L’aspirante acquirente deve aver chiaro che la proposta per iscritto è redatta per essere irrevocabile per cui indica un tempo limite di accettazione per la sua validità e una proposta precisa sulla potenziale data di acquisto effettivo. Seguirà un acconto, ovvero una somma di denaro per un importo a propria discrezione.

Se il proprietario accetterà  la proposta, l’aspirante acquirente ne prenderà conoscenza immediatamente, per mano del mediatore e, si fisserà subito la data per il compromesso preliminare o per guadagnare tempo  direttamente la data del rogito notarile, già per altro, obbligatoriamente indicata, nella proposta. Se per motivi che non siano la morte, l’acquirente si dovesse tirare indietro, ci sono delle implicazioni legali. Si richiede al cliente di essere certo di voler acquistare prima di mettere qualcosa per iscritto, poiché ci sono vincoli precisi in una proposta d’acquisto,…essenziali però, per essere credibili e aggiudicarsi oltre che l’affare, proprio l’immobile.

Un rapporto chiaro e di fiducia col Mediatore, garantisce sicuramente buoni frutti,  trasparenza degli atti, tutela degli interessi fra le parti, imparzialità, segreto professionale, assistenza totale.

Il Mediatore  non può essere estromesso in alcun modo secondo legge, ai fini di non remunerarlo: se è lui ad aver messo in relazione le parti con o senza mandato o comunque in ogni caso se ha un mandato in corso di validità, ha diritto alla commissione.

Durante la stesura della proposta d'acquisto se il Mediatore  e in seconda battuta il Proprietario sono d’accordo si possono aggiungere clausole sulla sospensione dell’eventuale accordo/proposta (o risoluzione, secondo il caso), indicando ad esempio che  la proposta sarà subordinata all'accertamento di specifiche caratteristiche dell'immobile, che non e' stato possibile verificare in anticipo (in questo caso sarà bene richiedere al venditore di mettere a disposizione anche i mezzi per questi accertamenti), oppure che il contratto è fattibile solo all’ottenimento del Mutuo richiesto ecc.

Il Mediatore Immobiliare non ha un tariffario stabilito dalla legge, per cui la percentuale è stabilita sin dall’inizio per accordo fra le parti sulla base di precisi motivi; tale percentuale si può comunque intuire attraverso gli  studi di settore/Usi e Costumi presso la Camere di Commercio locale. La % di provvigione, è richiesta sia al venditore che al compratore in misura equa e all’atto del Compromesso le parti vedranno la % pretesa all’altra parte; può succedere che non via sia equità se il proprietario è un costruttore (con i costruttori si lavora a zero provvigione) oppure in alcuni casi, il Mediatore può, scontare le provvigioni ad acquirenti o proprietari per motivi inerenti il grado di complessità della compravendita.

La professionalità di G. Gold Immobiliare vi garantisce il comprare un immobile al suo reale prezzo di mercato, essere tutelati e sapere a chi comprate e come; si tratta di un processo di risparmio, di cui godete per pagare una provvigione probabilmente inferiore a tutte le problematiche/eventuali fregature/sovracosti di cui sareste probabilmente stati vittima operando da soli.  

La nuova legge Bersani prevede che via sia obbligo di registrazione della proposta di acquisto come del compromesso preliminare (sia nelle trattative fra privati che attraverso agenzia), cominciando a pagare le tasse che sarebbero state calcolate il giorno del rogito + i bolli e una tassa fissa di 168 Euro, per ciascuna registrazione, che non possono essere recuperate; prima l'acconto poi la caparra sono anch'esse soggette a tassazione. La tassazione precede il rogito e non è totalmente compensata, anche in questo caso. A seconda del percorso preso e scelto vi è possibilità di ottimizzare e risparmiare quindi a oggi è essenziale che l'acquirente si faccia seguire dal professionista Mediatore fino al rogito e segua i suoi consigli. La G.Gold Immobiliare Multiservices è competente ed aggiornata, lasciatevi guidare. Pensate a che genere di problemi e spese ulteriori anche gravose andreste in contro affidandovi ad un'Agenzia che si preoccupa solo di vendere, oppure operando privatamente. Le registrazioni si effettuano all'Agenzia delle Entrate più vicina munendosi di un pò di pazienza, la può effettuare di persona chi opera privatamente oppure per conto delle parti l'Agente Immobiliare. La G.Gold consiglia di andare tutti insieme. Di solito le spese devono essere sostenute dall'acquirente, ma in comune accordo, trattandosi di una sicurezza per entrambi le parti, ci si può mettere d'accordo su un 50-50. Chi volesse rogitare immediatamente senza passare dalla proposta e il compromesso è libero di farlo e di risparmiare tempo e denaro, ma deve fare dei controlli eccezionali e rapidi su quello che sta per comprare. Chi volesse non registrare l'accettazione della sua proposta d'acquisto lo può fare solo se entro venti giorni sottoscrive e registra obbligatoriamente il compromesso preliminare (una registrazione in meno (168 euro + svariati bolli risparmiati). Chi volesse non registrare la proposta d'acquisto accettata e neanche fare il compromesso, è libero di non registrare nulla e passare subito al rogito, patto che il rogito avvenga entr0 20 giorni dalla proposta. Chi volesse fare subito il compromesso preliminare perchè aggiudicatosi l'affare senza proposte, lo può fare, idem il rogito.

Proposta-compromesso-rogito non sono un percorso obbligatorio

Chi opera privatamente non deve versare in nessun caso cifre a titolo d'acconto, senza che non vi sia nulla di scritto che si chiami proposta d'acquisto o scrittura privata autentificata da un notaio, i pericoli sono molteplici, inoltre non si sfugge dal controllo del fisco sulla mancata registrazione di un qualcosa, perchè di ogni cifra versata c'è sempre traccia.

Consulta anche le nostre "FAQ" per avere altri spunti interessanti al riguardo e inoltre la dettagliata pagina dedicata alle spese che si affrontano al "ROGITO"

La G.Gold nel rispetto della legge, ai fini di garantire la sua copertura assicurativa e per richiesta del Proprietario, deve far firmare prima della visita dell’immobile un foglio sulla legge della Privacy allegato a un foglio di visita indicante alcuni dati del visitatore e la data. Tale foglio verrà archiviato secondo legge e ne verrà rilasciata copia. Non prevede implicazioni di alcun genere.
 

Cosa non deve dimenticare di dirvi il vostro Mediatore:
Pur quanto il giorno della Proposta di Acquisto si possa essere estremamente convinti, frettolosi ed entusiasti all’acquisto dell’immobile è bene ricordarsi che si deve attendere l’accettazione del Proprietario. La G. Gold saprà indicarvi che genere d’acconto versare all’atto della proposta scritta. Tale acconto diventerà caparra confirmatoria  con una eventuale ulteriore aggiunta il giorno del Compromesso Preliminare o all’atto della presa a conoscenza dell’avvenuta accettazione del proprietario. Una caparra è approssimativamente non meno del 20-25% del valore reale dell’immobile, ma alla luce delle nuove leggi sarà bene prendere in riferimento il valore catastale, fin quanto esisterà ancora!

L’acconto sarà un assegno (preferibilmente circolare) intestato al proprietario dell’immobile lasciato nella mani del Mediatore il quale costudendolo come stabilito dalla legge, farà conoscere al Proprietario la forza della proposta di acquisto. In caso di non accettazione di nuovo per mano del Mediatore verrà restituito, come stabilito per legge. Se l’accettazione avverrà all’atto delle controfirme l’acconto passerà nelle mani del proprietario.

Non è assolutamente obbligatorio versare un acconto ma è una consuetudine estremamente rilevante per rendere la propria proposta attendibile, allettante e in buona fede. Bisogna infatti anche tener presente che non si è gli unici a intercorrere nell’affare e il Proprietario tende a decidersi sull’acquirente in base alla consistenza e la credibilità dell’acconto. La legge prevede che sia il Mediatore a custodire l’assegno intestato come acconto.Questa è un ulteriore garanzia per il consumatore che si avvale della Mediazione, è la certezza di restituzione immediata se la proposta non viene accettata.

Si consiglia dunque di attenersi a quanto consigliato dal Mediatore il quale ha la professionalità per individuare e tutelare l’interesse delle parti.

L’Acquirente, secondo legge, darà la provvigione stabilita al Mediatore il giorno della presa di conoscenza dell’avvenuta accettazione del proprietario sulla proposta fatta (dove ovviamente si prevede già stabilita la data della fase contrattuale finale). L’Assistenza con G.Gold è comunque a tutti gli effetti garantita fino agli atti finali e a eventuali consulenze su altri servizi inerenti l’immobile: acqua, gas, cambio residenza, restauri, impianti, mutui, ecc.

L’Acquirente, nel caso il proprietario dell’immobile sia in regime di Mutuo, può accollarsi il Mutuo dello stesso, ma ciò verrà ampiamente discusso ancor prima della fase d’offerta

La nuova legge Antiriciclaggio stabilisce che non possano essere pagate in contanti somme superiori a 12.500 Euro. Le nuove leggi Antievasione fiscale stabiliscono che, perché  non vi siano accertamenti sicuramente gravosi, l’importo del mutuo erogato deve essere attendibile con il valore reale dell’immobile acquistato.

Se si tratta di acquisto Prima Casa con la nuova legge Bersani che entra in vigore il 1/1/2007 potete scaricare dalla vostra dichiarazione dei redditi il 19% della fattura di provvigione del Mediatore, fino a un limite massimo di 1.000 Euro.

La G.Gold Immobiliare nella figura della Titolare Dott.ssa Sara Janecek (iscritta al ruolo degli Agenti Immobiliari n.3053 e Mediatori Creditizi n. 82995), è convenzionata con vari Istituti di Credito e può proporre Mutui/Finanziamenti a tassi agevolati, come consulente specializzato. Lo stesso consumatore potrà verificarne la competitività e la trasparenza, infatti quando si deve aprire un Mutuo è bene fare parecchi confronti. I confronti e le personalizzazioni potranno essere effettuate comodamente nel nostro studio, verrà calcolata la rata e verranno indicate tutte le spese e le agevolazioni, in tempo reale e alla luce dei tassi aggiornati. Tale prestazione, dalla consulenza alla conclusione, non prevede alcun costo aggiuntivo per il cliente, è totalmente gratuita, nulla è dovuto al Mediatore.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – VEDI ANCHE MUTUI

Il Governo italiano, a partire dal 1982, ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali per incrementare e favorire l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione principale (anche se, in realtà, ad oggi i benefici possono essere goduti anche se l'immobile non viene personalmente abitato, a patto che vengano comunque rispettate determinate altre condizioni).

Le agevolazioni riguardano, per l'acquirente, l'IVA e le altre imposte che gravano sulle compravendite (di registro, catastale, ipotecaria). Ci sono anche dettagli sull’IVIM che non verranno però di seguito riportati, poiché con la nuova legge risulta abolita quindi assorbita altrove.

Queste sono le informazioni essenziali per conoscere le detrazioni e capire se e quando sia possibile usufruirne:

QUANDO E' POSSIBILE USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
Chi intende usufruire delle agevolazioni deve rispettare determinati requisiti:

- l'immobile da acquistare deve essere una casa di abitazione - catastalmente rientrante tra le categorie A/1 e A/11- non definibile "di lusso" (si veda il Decreto Ministeriale 2/8/69);
- l'immobile da acquistare deve trovarsi nel Comune ove l'acquirente ha la residenza (o si impegni a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto) oppure, in alternativa, nel Comune ove l'acquirente svolge la propria attività lavorativa;
- l'acquirente non può essere titolare (sia in modo esclusivo che in comunione con il coniuge) di nessun diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su un'altra casa posta nel Comune in cui ha intenzione di effettuare l'acquisto;
- nello stesso modo non può essere titolare -neppure in parte- di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà relativamente ad abitazioni già precedentemente acquistate -da lui- godendo di agevolazioni prima casa. Questo su tutto il territorio nazionale;
- nel caso in cui l'acquirente sia stato temporaneamente trasferito all'estero per lavoro, l'immobile si dovrà trovare nel Comune dove ha sede -o dove viene esercitata- l'attività da parte dell'impresa da cui dipende il futuro acquirente;
- per i cittadini emigrati all'estero -e dunque in modo non temporaneo- l'immobile può trovarsi in qualunque Comune d'Italia (questo purché lo stesso sia considerabile prima casa).

Note importanti:
- per usufruire dei benefici riguardo l'acquisto di prima casa non e' determinante che essa sia adibita ad abitazione principale. La legge, infatti, non obbliga il proprietario di un immobile acquistato con i benefici ad abitarlo personalmente: lo stesso potrà essere dato in uso a familiari od a terzi, poiché l'unico obbligo sussistente e' quello di risiedere nel territorio del Comune (o di prendervi residenza entro 18 mesi dall'acquisto).
- I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della stipula del contratto di acquisto (rogito), sul quale l'acquirente e' tenuto a dichiararne esplicitamente il possesso. Tuttavia e' possibile iniziare ad applicare i benefici già in fase di redazione del preliminare di vendita (compromesso), con la promessa di risultare in possesso dei requisiti al momento della stipula del rogito.


QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI E COME SI APPLICANO
In termini pratici le agevolazioni per l'acquisto di "prima casa" sono:

- se si acquista da un'impresa:
* pagamento IVA ridotta al 4% (anziché il 10%);
* pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura di 168 Euro fisse ciascuna;
NOTA: per effetto del recente d.l.223/06 (convertito nella legge 248/2006) se a vendere e' il costruttore (o chi ha eseguito ristrutturazioni) e la cessione avviene dopo quattro anni dalla conclusione delle opere, può essere applicato il regime di esenzione dall'IVA. In tal caso le imposte di registro e ipo-catastale si applicano come se il venditore fosse un privato (vedi sotto).

- se si acquista da un privato:
* pagamento dell'imposta di registro con aliquota ridotta al 3% (anziché il 7%)
* pagamento dell'imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 168,00 (anziché il 2%)
* pagamento dell'imposta catastale in misura fissa pari ad euro 168,00 (anziché l'1%)

 
 
Note, casi particolari:
-se si acquistano due appartamenti contigui allo scopo di riunirli, il beneficio può essere applicato solo ad uno di essi. Ciò anche se l'atto di acquisto è unico, poiché è sufficiente che agli appartamenti -separati e distinti- corrispondano due distinte unità catastali;
- le agevolazioni si applicano anche ai fabbricati in costruzione, allo stato rustico o in corso di ristrutturazione;
- se l'acquisto avviene da parte di due coniugi in regime di comunione dove solo uno dei due possiede i requisiti necessari (perché  l'altro, per esempio, ha acquistato un'abitazione prima di sposarsi), la riduzione spetta al 50%.
- possono godere delle agevolazioni anche gli eredi in caso di successione (o almeno uno di essi, se sono soddisfatti tutti i requisiti già detti). In questo caso le imposte catastali e ipotecarie si applicheranno comunque in misura fissa di 168 euro ciascuna.
- i benefici sono applicabili anche alle donazioni, a patto che i beneficiari (o almeno uno di essi) posseggano i necessari requisiti. L'imposta di registro -se dovuta- e' ridotta al 3% mentre le imposte catastali e ipotecarie si applicano sempre in misura fissa di 168 euro ciascuna.
- è possibile godere dei benefici anche quando si ottiene il trasferimento di proprietà tramite "permuta".

Agevolazioni per il riacquisto di una prima casa:
Dal 1/1/99 chi -entro un anno dalla vendita della precedente prima casa gia' acquistata a suo tempo godendo di agevolazioni fiscali- ne acquisti un'altra da destinare nuovamente ad abitazione principale, avra' diritto ad un credito d'imposta (o bonus fiscale) pari all'imposta di registro od all'Iva pagata sul precedente acquisto.
Di tale credito non può essere chiesta la restituzione, ma può essere utilizzato per:
- pagare varie tasse sulla nuova casa, ovvero le imposte di registro, ipotecarie o catastali e l'irpef sulla dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto.
- compensare pagamenti di tributi diversi in sede di liquidazione unificata con modello F24.

Note:
- il bonus non può ovviamente essere utilizzato se la casa ceduta e' stata acquistata prima dell'entrata in vigore della prima legge istitutiva del beneficio, la 168/1982.
- Il bonus può essere utilizzato anche per l'abbattimento delle imposte di successione e di donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- se si riacquista da un'impresa, il credito non potrà essere utilizzato per ridurre o non pagare l'iva, pur se questa e' agevolata. Esso potrà essere utilizzato solo per pagare le altre imposte già dette;
- il bonus non può essere usufruito nel caso in cui la casa venduta sia stata acquistata da un'impresa costruttrice prima del 22/5/93, quando l'aliquota Iva del 4% era quella ordinaria (non agevolata). L'Agenzia delle Entrate ha però precisato che questa circostanza non preclude il diritto al beneficio quando l'acquirente dimostri che alla data di acquisto dell'immobile venduto era comunque in possesso dei requisiti "prima casa". Ciò vale anche nei casi in cui l'acquisto fosse avvenuto tramite contratto di appalto o in cooperativa senza usufruire delle agevolazioni (introdotte rispettivamente con le leggi 155/93 e 133/94).
- Il tutti i casi l'eventuale eccedenza del credito rimasta inutilizzata (perché per esempio il valore del nuovo acquisto è inferiore al precedente e quindi le tasse da pagare risultano più basse rispetto al credito) non può essere chiesta a rimborso ed andrà inevitabilmente persa.

Il diritto ad usufruire del credito d'imposta si prescrive in dieci anni dalla sua maturazione e passa agli eredi in caso di morte del titolare.
DECADENZA DEI BENEFICI, ACCERTAMENTI
I benefici possono decadere in caso di
- false dichiarazioni;
- mancato trasferimento della residenza -entro 18 mesi dall'acquisto- nel Comune ove è posta l'abitazione acquistata;
- vendita o donazione dell'abitazione prima che siano trascorsi 5 anni dall' acquisto e senza che entro un anno sia stata riacquistata un'abitazione principale usufruendo nuovamente delle agevolazioni
N.b.: la risoluzione dell'agenzia delle entrate n.31/E del 16/2/2006 ha specificato che nel caso in cui entro cinque anni vengano cedute porzioni non significative della casa (come per esempio una pertinenza), le agevolazioni sulla parte rimasta di proprietà non decadono. La decadenza, quindi, riguarda solo la porzione ceduta.

La decadenza dei benefici comporta l'applicazione delle imposte nella misura ordinaria, quindi gli uffici competenti potranno richiedere la differenza tra le imposte dovute (intere) e quelle pagate (ridotte), più una sanzione pari al 30% delle stesse oltre agli interessi di mora.
Se si e' usufruito di un credito di imposta (in caso di riacquisto di una prima casa entro un anno dalla vendita della precedente), la decadenza dei benefici comporterà, ovviamente, il recupero di tali cifre da parte dell'agenzia delle entrate.

L'agenzia delle entrate potrà fare accertamenti e verifiche entro tre anni dalla:
- registrazione dell'atto di compravendita nel caso di accertamento della veridicità delle dichiarazioni fatte in tale sede (possesso dei requisiti necessari per godere dei benefici);
- decorrenza dei 18 mesi dall'acquisto in caso di accertamento della veridicità della dichiarazione di trasferire -entro detto termine- la residenza nel comune ove si trova l'immobile (in questo caso il termine diventa, quindi, di quattro anni e mezzo);
- decorrenza dell'anno successivo alla vendita della casa nel caso di accertamento del rispetto del divieto di rivendita prima dei cinque anni. In questo caso, quindi, il termine diventa di quattro anni, poiché va considerato anche l'anno di tempo entro il quale e' possibile mantenere i benefici riacquistando una prima casa;
- data dell'evento che potrebbe rendere mendaci le dichiarazioni fatte all'atto della registrazione dell'atto. Per esempio, se si gode delle agevolazioni per un immobile in corso di costruzione -ovviamente promettendo di non rendere l'abitazione "di lusso"-, il termine per l'accertamento di tale dichiarazione parte dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.
(tutto ciò ai sensi dell'art.76 del testo unico dell'imposta di registro, il d.p.r.131/86, nonché secondo quanto argomentato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 38 del 12/8/2005).

ATTENZIONE! Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata (ovvero relativa ad un atto correttamente notificato, non pagato ne' contestato nei termini oppure contestato senza successo), si prescrive in dieci anni. (ai sensi dell'art.78 del testo unico imposta di registro, in tal senso interpretato dalla sentenza di Cassazione n.1196/2000).

  La G.GOLD Immobiliare, vi ringrazia per l’attenzione e rimane a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e dettagli sulle nuove normative. Quanto sopra infatti riguarda tutto quello che si deve sapere prima di acquistare un immobile e, si ritiene riassuntivo.

Il mio investimento è la vostra soddisfazione e si opera prima di tutto con onestà e trasparenza. Soluzioni subito e sicure, per voi che cercate…anche Mutui agevolati e Consulenza Gratuita!

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